2020-03-09

LE NUOVE MISURE PREVISTE DAL DPCM IN VIGORE

Confcommercio Lecco: attenersi in modo scrupoloso alle norme


Il DPCM dell’8 marzo, contenente misure valide fino al 3 aprile in tutta la regione Lombardia prevede numerose disposizioni che interessano il mondo del commercio, del turismo e dei servizi. 

Confcommercio Lecco, consapevole della situazione complessa e problematica, invita tutti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni, in vigore già dalla giornata odierna.
Ecco le principali misure previste dal DPCM 8 marzo.

-Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
-Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque  idonee a evitare assembramenti  di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei  locali  aperti  al  pubblico, e  tali  da  garantire  ai  frequentatori  la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione  dell'attività  in caso di violazione. In presenza di condizioni  strutturali  o  organizzative che non consentano il rispetto  della  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
-Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali,  il  gestore dei richiamati  esercizi deve comunque  predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In  presenza  di condizioni strutturali o organizzative  che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura NON è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.


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