Le
nuove esigenze di coesistenza della nostra società in divenire hanno reso
necessaria la riforma del diritto di famiglia (Legge 20 maggio 2016, n.
76), regolando, da un lato, le
unioni civili per le coppie dello stesso sesso, e, dall’altro, la possibilità
per le coppie conviventi, indipendentemente dal sesso dei loro componenti, di
regolare gli effetti patrimoniali della loro convivenza.
Il
relatore, l’avv. Andrea Valsecchi, esperto del settore, ha introdotto i
contenuti della nuova legge, rammostrandone i caratteri salienti e le
principali differenze rispetto al matrimonio.
Il nuovo
istituto regola le unioni civili fra due persone maggiorenni dello stesso
sesso, da attuarsi di fronte a un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni e da
registrarsi nell’archivio dello stato civile.
E' un legame diverso dal matrimonio fra eterosessuali, anche se presenta
molti doveri e diritti in comune.
Il matrimonio si differenzia per l’obbligo di usare il cognome dell’uomo
come cognome comune (per le unioni civili vige possibilità di scelta tra i
cognomi delle parti); per il dover attendere un periodo di separazione da sei
mesi a un anno prima di sciogliere l’unione (per le unioni civili ne bastano
tre); per la possibilità di sciogliere l’unione nel caso non venga “consumata”
e di fare le “pubblicazioni” prima di contrarre l’unione.
Inoltre, rispetto al matrimonio, per le unioni civili non si ha obbligo di fedeltà e non è prevista
l’adozione del figliastro.
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione gay. Anche alle unioni civili è vietata la pratica dell’utero in affitto, in quanto proibita in Italia.
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione gay. Anche alle unioni civili è vietata la pratica dell’utero in affitto, in quanto proibita in Italia.
La legge disciplina pure la convivenza
di fatto tra due persone, sia eterosessuali che omosessuali, non sposate,
che potranno stipulare i contratti di convivenza, in forma scritta, davanti a
un notaio; contratti risolvibili per
accordo delle stesse parti.
I soci
Eleonora Mataloni e Guido Brotto hanno dato il loro contributo; soffermandosi,
quest’ultimo, sull’applicabilità del codice civile in materia di regime
patrimoniale della famiglia e di comunione dei beni alle questioni successorie,
di eredità e reversibilità delle unioni civili e delle convivenze di fatto.
Lo Psicologo clinico
e Psicoterapeuta, Dott. Giampiero Bonacina, ha arricchito la serata trattando
gli aspetti emozionali ed affettivi delle unioni civili e delle convivenze di fatto.
“Non si
rilevano in psicoterapia sul piano affettivo-emozionale problematiche diverse
nelle coppie sposate, etero di fatto o omosessuali se non in certi aspetti
limite. Mentre per gli aspetti educativi, ambientali e socio culturali non ci
sono appunto differenze, si osserva invece che nelle coppie omosessuali e in
parte in coppie di fatto particolarmente osteggiate dalle famiglie, si ha più
complicità, più fiducia nell’altro e maggior programmazione condivisa per il
futuro.
Si
osserva come nell’analisi della crisi possa entrare in gioco in alcuni casi la
mancanza della ritualità (per inciso del matrimonio), che prevede la
presentazione della coppia alla famiglia e alla comunità con feste, cibo,
coralità affettiva espressa, ecc.. Cosa che non avviene quasi mai nelle coppie
di fatto che vanno a convivere o nelle coppie omosessuali.
La coppia di fatto dopo separazione è naturalmente fattore
in vario grado stressante che può procurare nevrosi sintomatiche nei figli, ma,
col tempo e in presenza di capacità reali affettive e di comunicazione da parte
degli adulti, i ragazzi possono mostrare un maggiore sviluppo delle capacità di
adattamento. Nelle coppie omosessuali la ricerca evidenzia dati contrastanti
rispetto all’educazione dei figli. La maggior parte delle ricerche non
evidenzia differenze negli adulti educati da genitori dello stesso sesso, ma la
maggior parte delle ricerche proviene dal mondo anglosassone o americano, dove
cultura ed educazione sono ben diverse rispetto all’Europa latina.”
Garantire i diritti ineludibili di tutte le persone significa
riconoscere alle nuove forme di convivenza i diritti e doveri propri delle
coppie legate da matrimonio, ha commentato il Presidente del Rotary Club Lecco
Manzoni, l’Avv. Dott. Commercialista Nicoletta Spagnolo. Riconoscendo la nuova
normativa l’esistenza di coppie formate da persone dello stesso sesso, ha poi
concluso il Presidente, apre la strada verso l’equiparazione di tutte le forme
di amore e convivenza.
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